Tuning: le modifiche consentite dalla legge
Il tuning è una pratica di modifica dei veicoli e comporta anche il rispetto di alcune regole del Codice della Strada per evitare di cadere nell’illecito.
Gli appassionati di auto e moto avranno pensato spesso a qualche modifica da apportare al proprio mezzo per migliorare le sue prestazioni e il suo aspetto estetico.
Il Codice della Strada prevede alcune norme a riguardo:
- Articolo 71 comma 1: Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
- Articolo 72 comma 12: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
- Articolo 75 comma 1: I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
- Articolo 78 comma 1: I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
- Articolo 78 comma 2: Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Il non rispetto di tali norme comporta una sanzione pari alla somma di € 422, 00, insieme al ritiro del libretto di circolazione.
Tuning auto e moto: le modifiche consentite dalla Legge
Nello specifico, le modifiche che richiedono l’installazione da parte di officine specializzate, il consenso da parte del Costruttore, l’omologazione e modifica della carta di circolazione da parte del Dipartimento Trasporti terrestri sono quelle a:
1. Motore
2. Alimentazione
3. Marmitta
4. Ruote
5. Carrozzeria
6. Luci
Non richiedono omologazione e modifiche al libretto le operazioni a:
1. Barra dei duomi
2. Silenziatori
3. Gomme
4. Accessori
5. Vetri
6. Spoiler
7. Minigomme
Il Ribassamento è vietato sotto alcune soglie e se non certificato dal Costruttore.
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